Materie del servizio
A chi è rivolto
A tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche), che abbiano la proprietà o un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie su un immobile (fabbricato, terreno agricolo o area edificabile) presente nel territorio del Comune di Pioltello, nonché ai soggetti utilizzatori di immobili concessi in locazione finanziaria ed ai titolari di immobili in concessione demaniale.
Descrizione
’IMU è l’imposta che dal 1° gennaio 2012 si applica sugli immobili (fabbricati ed aree edificabili) presenti sul territorio di ciascun Comune.
Dal 1° gennaio 2020 l’IMU è disciplinata dall’art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27/12/2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nonché dal Regolamento del Comune di Pioltello per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 27/07/2020.
Dal 2012 al 2019, l’IMU era disciplinata dall’art. 13 del DL. 201/2011 (decreto "Salva Italia"), convertito nella Legge 214/2011, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 (“Federalismo fiscale municipale”), dall’art. 1, commi da 684 a 728, della legge n. 147/2013 (“legge di stabilità 2014”) e, in via integrativa, dalle disposizioni richiamate del D.Lgs. 504/1992, contenente la disciplina dell’ICI.
L’IMU deve essere pagata da chi è proprietario di immobili (abitazioni, box, negozi, capannoni industriali, magazzini, aree edificabili, ecc.) oppure da chi, su un’immobile, ha un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie, nonché, dal locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria e dal concessionario per gli immobili oggetto di concessione demaniale.
Non devono, invece, pagare l’IMU:
- i titolari di “abitazioni principali” diverse da quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (ossia diverse da quelle di lusso), e le relative pertinenze (le abitazioni principali sono quelle ove il titolare ha sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale);
- gli inquilini/locatari/conduttori/affittuari, ovvero i soggetti che hanno la semplice "detenzione" di immobili in forza di contratti di locazione o di affitto.
Come fare
Pagamento IMU
Il versamento IMU può essere effettuato presso gli sportelli delle Banche e delle Poste o mediante i servizi di home-banking, utilizzando il Modello F24, sul quale devono essere indicati i dati anagrafici del soggetto che effettua il pagamento ed i seguenti codici:
Codice Ente (Comune di Pioltello): G686
Codici Tributo:
- abitazione principale e pertinenza (A/1, A/8 e A/9) = cod. 3912
- altri fabbricati ad eccezione degli immobili di tipo D = cod. 3918
- immobili di tipo D - quota destinata allo Stato = cod. 3925
- immobili di tipo D - quota destinata al Comune = cod. 3930
- IMU "beni merce" dell'impresa costruttrice = cod. 3939
- aree fabbricabili = cod. 3916.
Cosa serve
Dichiarazione IMU
La dichiarazione IMU deve essere presentata utilizzando l’apposito modello approvato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24/04/2024, con le relative istruzioni, oppure utilizzando analogo modello predisposto dall'Ufficio Tributi.
Tale dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019).
Quando è obbligatoria la dichiarazione
Si elencano i principali casi per i quali deve essere assolto l’obbligo dichiarativo al fine di poter usufruire delle agevolazioni previste:
- gli immobili che beneficiano di agevolazioni previste dalla normativa nazionale o dal Regolamento IMU del Comune di Pioltello;
- l’abitazione principale dei coniugi che abbiano residenze distinte al fine di individuare quelle che possano usufruire delle previste agevolazioni;
- l’abitazione principale del coniuge assegnatario per effetto di sentenza di separazione o di scioglimento del matrimonio (il coniuge assegnatario dell’abitazione è, infatti, solo ai fini IMU, titolare del diritto reale di abitazione, ovvero esente se ivi residente);
- i fabbricati (diversi da Cat. D/8 con superficie superiore a 1499 mq e cat. D/5) posseduti per lo svolgimento di attività produttive o commerciali a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, utilizzati direttamente dal soggetto passivo (e che pertanto non siano concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo, anche temporaneo);
- i fabbricati di interesse storico o artistico;
- i fabbricati inagibili o inabitabili, tenendo conto delle condizioni di degrado indicate nell’art. 8 del Regolamento IMU;
- le aree edificabili;
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o persone con disabilità che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 7 del Regolamento IMU – nella dichiarazione deve essere specificato l’istituto presso il quale il contribuente è stato ricoverato);
- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi residenti e dimoranti;
- gli immobili e i fabbricati di proprietà degli enti del terzo settore (utilizzando lo specifico modello di dichiarazione IMU ENC);
- gli immobili in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado;
- gli immobili locati con canone concordato (ai sensi della legge 431/98 e del vigente accordo Territoriale per il Comune di Pioltello).
Rimborso IMU
La domanda di rimborso dell’IMU erroneamente pagata o pagata in eccesso può essere presentata utilizzando il modulo predisposto.
Il rimborso IMU può essere chiesto entro il termine di decadenza di 5 anni dalla data del pagamento.
Dilazione di pagamento
Il pagamento rateizzato dell’IMU può essere chiesto entro il termine di 60 giorni dalla notifica di un avviso di accertamento, utilizzando il modulo predisposto.
Il presupposto per chiedere una dilazione è la presenza di una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica da dimostrare mediante idonea documentazione (attestazione ISEE, dichiarazione dei redditi, contratti di mutuo o di finanziamento, spese straordinarie sostenute, ecc.). Inoltre, il richiedente non deve avere precedenti inadempienze relative a rateazioni già concesse e relative a provvedimenti impositivi non pagati entro il previsto termine
Cosa si ottiene
La regolarizzazione dell’imposta municipale propria (IMU).
Tempi e scadenze
Pagamento
L'imposta IMU deve essere pagata entro i seguenti termini:
- prima rata 16 giugno acconto (imposta dovuta per il primo semestre)
- seconda rata 16 dicembre saldo (versamento a saldo dell'imposta dovuta).
Se tali scadenze cadono nei giorni di sabato o di domenica, si considerano differite alla data del lunedì successivo.
Avvisi di accertamento
Il termine di decadenza entro il quale l’Ufficio può accertare il tardivo, l’omesso o il parziale pagamento dell’IMU è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato o avrebbe dovuto essere effettuato (art. 1, comma 161, legge n. 296/2006).
Il termine di decadenza entro il quale l’Ufficio può accertare l’omessa o l’infedele dichiarazione IMU è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata effettuata o avrebbe dovuto essere effettuata (art. 1, comma 161, legge n. 296/2006).
Costi
Calcolo IMU
L’importo dell’imposta IMU dovuta dipende dagli immobili posseduti, dalle relative rendite catastali, dalle aliquote applicabili, dalla percentuale di possesso e dai mesi di possesso di ciascun immobile.
Per il calcolo dell’IMU anno 2026 può essere utilizzato il servizio di calcolo - accessibile cliccando sul seguente link https://www.riscotel.it/calcoloimu/?ANNO=2026&comune=G686 .
La base imponibile dell’IMU, ossia il valore di riferimento, cui applicare la prevista aliquota, deve essere calcolata applicando alle rendite catastali degli immobili posseduti, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
160 per i fabbricati del gruppo catastale A e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, esclusi quelli della categoria A/10;
140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati delle categorie catastali A/10 e D/5;
65 per i fabbricati del gruppo catastale D, esclusi quelli della categoria D5;
55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.
Aliquote IMU
Per l’anno 2026 si applicano le aliquote IMU riportate nel seguente prospetto aliquote IMU 2026 - Comune di Pioltello approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 86 del 18/12/2025.
Abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze: 0,4 %
Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10): 0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10): 1,06%
Terreni agricoli: 1,06%
Aree fabbricabili: 1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D): 1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D): 0,76% per
Abitazione locata o in comodato
- Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma
3, della Legge n.431/1998 e s.m.i.
Categoria catastale:
- A/1 Abitazioni di tipo signorile
- A/2 Abitazioni di tipo civile
- A/3 Abitazioni di tipo economico
- A/4 Abitazioni di tipo popolare
- A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
- A/6 Abitazioni di tipo rurale
- A/7 Abitazioni in villini
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D): 0,76% per
Immobili di categoria C
Categoria catastale:
- C/1 Negozi e botteghe
- Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati
o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal
soggetto passivo
Detrazione IMU - Tipo di immobile/cespite
€ 200,00 - Abitazioni principali di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze.
Arrotondamento
L'importo da versare deve essere arrotondato all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Versamento minimo
L'imposta non è dovuta se l'importo annuo complessivamente dovuto (acconto + saldo) è uguale o inferiore a Euro 11,49. Pertanto, considerati gli arrotondamenti, il versamento minimo è di Euro 12,00.
Pagamento dei non residenti
I cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato eseguono il versamento IMU cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati in comuni diversi (circolare MEF n. 3DF/2012).
Se il pagamento dall’estero non può essere effettuato mediante il modello F24 perché non si dispone di un conto corrente aperto presso un Istituto Bancario Italiano, il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario, tenendo presente che l’accredito:
- per l'eventuale quota riservata allo Stato (dovuta per gli immobili di cat. "D"), dovrà essere disposto a favore della Banca D’Italia;
- per la quota spettante al Comune di Pioltello, dovrà essere disposto a favore del conto corrente di tesoreria, utilizzando il Codice IBAN: IT 55 C 05034 33590 000 000 Intesa Sanpaolo filiale di Pioltello, via Milano - Intestazione: Comune di Pioltello - codice BIC: BAPPIT21821.
Come causale dovrà essere riportato il codice fiscale, la sigla IMU, il nome del Comune ove è ubicato l’immobile, il codice tributo di riferimento, l’anno di riferimento e l’indicazione “acconto” o “saldo”.
È possibile utilizzare il servizio online per effettuare il calcolo dell’IMU per gli anni precedenti, che viene effettuato con l’applicazione delle sanzioni ridotte e degli interessi maturati (ravvedimento operoso).
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Documenti
Più informazioni su
L'ufficio tributi fornisce assistenza e informazioni, puoi prenotare un appuntamento o presentarti presso gli uffici nei seguenti giorni e orari:
· lunedì dalle 10:00 alle 18:00
· martedì dalle 8:30 alle 12:45
· mercoledì dalle 8: alle 12:45
· giovedì dalle 8:30 alle 12:45
· venerdì chiuso
Telefono: 02 92366360/361/363/359/360
Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2026, 13:07