Materie del servizio
A chi è rivolto
La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga locali o aree scoperte e, quindi, è dovuta dal soggetto utilizzatore dell’immobile [art. 1, comma 642, della legge 147/2013]
Descrizione
Dal 1° gennaio 2014 la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, commi 639 e seguenti ha disciplinato la Tassa sui Rifiuti (TARI).
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani [art. 1, comma 641, della legge 147/2013].
Il tributo è quindi dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, con vincolo di solidarietà fra i componenti il nucleo familiare o di coloro che usano in comune locali o le aree stesse. Per occupazione si intende anche la sola disponibilità materiale dei locali e delle aree.
Le tariffe sono articolate in utenze domestiche (immobili ad uso abitativo e relative pertinenze) e utenze non domestiche (immobili ad uso diverso da abitativo).
Le tariffe del tributo sono composte da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
Il calcolo della tassa si compone quindi:
- per le utenze domestiche di una Quota Fissa – determinata in base ai metri quadri occupati, dichiarati o accertati – di una Quota Variabile – determinata in base alla composizione del nucleo familiare (in caso di contribuenti non residenti o residenti ad un altro indirizzo, il numero degli occupanti, per gli immobili a destinazione abitativa e loro pertinenze, è calcolato considerando due occupanti ed in base alla superficie dell’immobile, a norma del vigente Regolamento; per i contribuenti residenti il numero di occupanti viene aggiornato automaticamente in base a quanto presente in Anagrafe);
- per le utenze non domestiche di una quota fissa e di una quota variabile determinate in base: 1) all’attività economica svolta classificata in base ai codici ATECO; 2) ai metri quadri occupati, dichiarati o accertati.
Le utenze domestiche e non domestiche oltre alla tassa devono corrispondere la quota provinciale (Tefa), pari al 5% dell’imponibile, per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente.
A seguito della delibera n. 386/2023 di Arera, tutte le utenze devono corrispondere a decorrere dal 1° gennaio 2024, oltre alla tassa e alla Tefa, le seguenti componenti perequative (in attuazione delle disposizioni dell’art. 2 della L. 60/2022):
- UR1,a: Componente perequativa per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti: 0,10 euro/utenza;
- UR2,a: Componente perequativa per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi: 1,50 euro/utenza;
- dal 1° gennaio 2025 (in attuazione di quanto disposto dal DPCM 21 gennaio 2025, n. 24), deve essere corrisposta anche la componente perequativa UR3,a, pari a 6 euro/utenza, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti.
Il Comune di Pioltello ha adottato il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), nel quale è regolamentata la TARI e sono indicate le modalità di presentazione delle dichiarazioni, delle variazioni, delle cancellazioni, le modalità di pagamento e ogni altro elemento utile alla gestione della tassa.Contattando l’ufficio TARI è possibile ottenere informazioni per la corretta presentazione della dichiarazione di iscrizione, di variazione o di cessazione, le modalità di pagamento, l’eventuale ravvedimento operoso, le agevolazioni o riduzioni in essere e la corretta compilazione della modulistica da presentare, le eventuali richieste di rimborso o gli avvisi di accertamento ricevuti.
Come fare
In caso di attivazione, cessazione o variazione dell’occupazione, detenzione o possesso dei locali – sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche - è obbligo del contribuente presentare la dichiarazione , entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
Le dichiarazioni possono essere presentate, avvalendosi della apposita modulistica messa a disposizione, con le seguenti modalità:
- di persona allo sportello di front-office protocollo
- via MAIL/PEC
Cosa serve
Per la presentazione delle dichiarazioni dovranno essere forniti i seguenti dati essenziali:
- Dati anagrafici del contribuente (persona fisica o giuridica)
- Data di decorrenza dell’attivazione/variazione/cessazione dell’utenza
- Dati identificativi dell’immobile (indirizzo e dati catastali) e superficie in mq calpestabili
- Numero di soggetti che occupano i locali (in caso di utenze domestiche) o tipologia dell’attività svolta (in caso di utenze non domestiche)
- Copia documento d’identità se inviata a mezzo mail o PEC
Cosa si ottiene
L'iscrizione o la variazione della banca dati TARI al fine del pagamento del relativo tributo.
Tempi e scadenze
Le scadenze per il pagamento della TARI sono le seguenti:
-
1° rata: 30 giugno ; -
2° rata: 30 dicembre.
È consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 30 giugno .
Per il versamento deve essere utilizzato il modello di pagamento inviato dal Comune.
Casi particolari
Ravvedimento operoso
Per quanti si fossero dimenticati di pagare le rate della TARI alle scadenze previste, è possibile effettuare il ravvedimento operoso applicando al tributo dovuto e non versato le sanzioni amministrative pecuniarie come di seguito indicato:
- se il pagamento viene effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, la sanzione ordinaria del 25% si riduce allo 0,083% per ogni giorno di ritardo. Così, ad esempio, per due giorni di ritardo la sanzione sarà dello 0,166%, per tre giorni dello 0,249% e così via fino al quattordicesimo giorno, pari all’ 1,162% (ravvedimento sprint)
- dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno la sanzione si applica nella misura fissa dell’1,25% (ravvedimento breve)
- dal trentunesimo al novantesimo la sanzione è dell’1,39% (ravvedimento medio)
- oltre 90 giorni dalla scadenza e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore (prima di qualsiasi contestazione da parte dell’ufficio) la sanzione passerà al 3,125% (ravvedimento lungo)
- oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista la dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore, la sanzione prevista è pari al 3,57% (ravvedimento lunghissimo).
Il contribuente non può avvalersi del ravvedimento operoso per sanare le irregolarità della propria posizione tributaria qualora il Comune abbia già constatato l’avvenuta violazione o abbia iniziato accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento o di liquidazione ai sensi di legge delle quali l’autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 D.Lgs. 472/1997)
È possibile effettuare il calcolo della TARI dovuta dopo la scadenza del termine di pagamento (ravvedimento operoso) mediante utilizzo del servizio on line:
https://www.amministrazionicomunali.it/ravvedimento/calcolo_ravvedimento.php
Bonus TARI
Il 1 gennaio 2025 è entrato in vigore Il Bonus Rifiuti.
Per ottenere l’agevolazione è necessario rispettare i seguenti requisiti:
- ISEE fino a 9.530,00 euro;
- ISEE fino a 20.000,00 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico.
L’agevolazione è prevista per un’unica fornitura di gestione dei rifiuti urbani per nucleo familiare.
Il Bonus, al ricorrere dei suddetti requisiti, è riconosciuto automaticamente, senza necessità di presentare apposita domanda.
Costi
La presentazione delle dichiarazioni è gratuita.
Successivamente alla presentazione della dichiarazione il Comune provvede a calcolare il tributo dovuto, elaborando ed inviando a mezzo posta all’indirizzo di residenza o sede legale, e in copia via mail a chi ne faccia richiesta, un avviso di pagamento relativo alla tassa sui rifiuti, con le principali informazioni e il modulo per effettuare il versamento (“PagoPA”) previsto dalle vigenti normative.
L’importo annuo dovuto è determinato sulla base dei metri quadri e del numero di occupanti dello stesso in caso di utenze domestiche. Per le utenze non domestiche è determinato sulla base dei metri quadri e della tipologia di attività svolta.
Il modello PagoPA può essere pagato con le seguenti modalità:
- presso gli sportelli delle banche, delle poste e dei tabaccai presenti sul territorio;
- utilizzando l’App IO;
- utilizzando il servizio di home banking della propria banca, o uno dei principali servizi di pagamento on-line attivi.
L’elenco completo dei canali di pagamento utilizzabili può, comunque, essere consultato sul sito www.pagopa.gov.it
I contribuenti che avessero smarrito il modulo per il versamento o che non l’avessero ricevuto sono tenuti a contattare l’Ufficio Tributi per farsi rilasciare copia dell’avviso.
L’avviso di pagamento non viene emesso qualora l’importo complessivo nell’anno di riferimento sia inferiore a € 12,00.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Documenti
Più informazioni su
È sempre possibile utilizzare la posta ordinaria per l’invio in forma cartacea di dichiarazioni TARI.
Lo Sportello TARI è attivo per:
- avere informazioni generiche in materia di tassa sui rifiuti;
- presentare dichiarazioni di inizio, cessazione o variazione dell’occupazione di locali;
- verificare eventuali morosità per gli anni precedenti;
- ottenere chiarimenti in merito alle richieste di pagamento inviate dall’Ufficio (avvisi di pagamento, avvisi di accertamento, cartelle esattoriali, questionari, ecc.);
- richiedere copie degli avvisi di pagamento smarriti o non recapitati;
- presentare richieste di rimborso degli importi TARI erroneamente pagati;
- avere chiarimenti in merito ad avvisi di accertamento notificati o riguardo eventuali comunicazioni/richieste inviate dall’Ufficio.
Ultimo aggiornamento: 20 luglio 2026, 16:29