Elezioni Trasparenti - Amministrative 2021

Informazioni Generali

  • 3 e 4 Ottobre 2021
  • Elezioni comunali Domenica e 3 Lunedì 4 ottobre 2021

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale

consultazioni elettorali del 03 e 04 ottobre 2021, con eventuale ballottaggio il 17 e 18 ottobre 2021.

 

***PRESENTAZIONE DELLE LISTE:***

La presentazione delle liste è prevista nei giorni di venerdì 03/09/2021 dalle 8,00 alle 20,00 in orario continuato e sabato 04/09/2021 dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

Il servizio viene svolto su appuntamento.

Per fissare l'appuntamento è possibile contattare telefonicamente l'Ufficio Elettorale comunale al numero 02/92366257 - 264 da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,45 o in alternativa presentarsi direttamente all'Ufficio Elettorale lunedì dalle 10,00 alle 19,00 e da martedì a giovedì dalle 8,30 alle 12,45.

***CONTRASSEGNI DI LISTA:***

Si informa che la Commissione Elettorale Circondariale di competenza ha comunicato la necessità di ricevere da parte di ciascuna lista, al momento della presentazione, tutti i seguenti contrassegni:

-n. 1 pen drive con contrassegno da cm 10 contenente 1 file in PDF e 1 file in formato vettoriale (.ai  .eps   .svg)  NON UTILIZZARE IL FORMATO .JPEG

-n.1 pen drive con contrassegno da cm 3 contenente 1 file in PDF e 1 file in formato vettoriale (.ai  .eps   .svg)  NON UTILIZZARE IL FORMATO .JPEG

-n. 3 contrassegni cartacei (in carta lucida con inchiostro di china o tipografico) da cm 10

-n. 4 contrassegni cartacei (in carta lucida con inchiostro di china o tipografico) da cm 3

Rispettare  le indicazioni contenute alla pagina 62 e 63 del libretto delle istruzioni per la presentazione e l'ammmissione delle candidature.

Osservazioni della Commissione Elettorale Circondariale:

Oltre al pdf, trai formati vettoriali non compare il jpeg; inoltre si suggerisce che tali formati vengano depositati in quadricromia privi di colore pantone e sprovvisti del profilo del colore.

I contrassegni devono essere circoscritti da un cerchio chiuso e  conformi alle misure richieste.

Formato vettoriale:      (.ai  .eps   .svg   .pdf)  Non utilizzare file in formato .jpeg

 

Istruzioni  per la presentazione  e l’ammissione  delle candidature: clicca QUI

 

Richiedere il Rilascio del certificato di iscrizione alle liste elettorali: clicca QUI

E' possibile richiedere il rilascio del certificato di iscrizione alle liste elettorali anche via pec al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it

Si informa che è possibile inviare al medesimo indirizzo via pec le designazioni dei rappresentati di lista sottoscritte digitalmente come previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 56/2021.

***COME SI VOTA:***

Nelle sezioni dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, dove il candidato alla carica di sindaco può essere collegato a una sola o anche a più liste, l’elettore:

a) può tracciare un segno di voto solo sul contrassegno di lista. In tal caso, esprime un voto valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;

(Cfr. art. 72, comma 3, D.lgs. n. 267/2000)

b) può tracciare un segno di voto sia sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco sia sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso. Anche in questo caso, esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata;

(Cfr. art. 6, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)

c) può, altresì, esprimere un voto disgiunto e cioè tracciare un segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco e un altro segno su una lista non collegata al candidato sindaco votato;

(Cfr. art. 72, comma 3, D.lgs. n. 267/2000)

d) può, inoltre, tracciare un segno di voto solo sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco, senza cioè segnare alcun contrassegno di lista. In tal caso, esprime il voto solo per il candidato alla carica di sindaco ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate;

(Cfr. art. 6, comma 3, D.P.R. n. 132/1993)

e) può manifestare il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale scrivendone il nominativo nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa. In tal caso, esprime un voto validoanche per la lista cui appartengono i candidati votati e per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che non si sia avvalso della facoltà, indicata al precedente punto c), di esprimere un voto disgiunto, cioè di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco;

(Cfr. art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)

Inoltre:

1) ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, avendo presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza;

(Cfr. art. 73, comma 3, secondo e terzo periodo, D.lgs. n. 267/2000)

2) le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;

(Cfr. art. 73, comma 3, secondo periodo, D.lgs. n. 267/2000)

3) il voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite due righe stampate a fianco del contrassegno di lista votato, il cognome deicandidati preferiti, compresi nella lista medesima;

(Cfr. art. 73, comma 3, secondo periodo, D.lgs. n. 267/2000)

4) in caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data di nascita;

5) qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati;

(Cfr. art. 57, primo comma, T.U. n. 570/1960)

 

DECRETO-LEGGE 17 agosto 2021 , n. 117:

Disposizioni urgenti concernenti modalita' operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. )

Vigente al: 13-9-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerata la straordinaria necessita' di assicurare, per l'anno 2021, il pieno esercizio del diritto al voto, anche con riferimento agli elettori positivi al COVID-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario; Visto l'articolo 48 della Costituzione; Ritenuta pertanto l'urgenza di adottare ogni adeguata misura per garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici degli elettori, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto e di scrutinio; Visto l'articolo 31-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; Visto l'articolo 1, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, che prevede disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni da tenere tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021; Rilevata la necessita' di adottare adeguate misure per assicurare l'esercizio del diritto di voto anche degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario; Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della salute, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1 Operazioni di votazione 1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonche' assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell'urna. Restano ferme le ulteriori disposizioni per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica di cui agli articoli 31, comma 6, e 58, quarto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonche' dell'articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 2 Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera 1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021: a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 e' abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonche' dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto; c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonche' a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorita' sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali. 2. In caso di accertata impossibilita' alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco puo' nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unita' speciali di continuita' assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilita'. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali dell'anno 2021. In ogni caso la nomina puo' essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune. 3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle unita' speciali di continuita' assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune puo' attivare ove necessario; il medesimo personale puo' essere nominato con le modalita' di cui al comma 2. 4. Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o piu' uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalita' di cui al comma 2. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorita' sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali. 5. In caso di accertata impossibilita' alla costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, puo' comunque essere istituito un solo seggio speciale per due o piu' comuni. 6. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 7. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 749.069 per l'anno 2021. 8. Per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e' autorizzata la spesa di euro 118.737 per l'anno 2021.

Art. 3 Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021 gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza. 2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalita' individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione: a) una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo; b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1. 3. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonche' assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare: a) alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente piu' prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19; b) al seggio speciale di cui all'articolo 2, comma 4, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19. 4. Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare: a) la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19; b) il seggio speciale che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e' incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19. 5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui e' aperta la votazione. Vengono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la liberta' e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore. 6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio ed a garanzia dell'uniformita' del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2021.

Art. 4 Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza 1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di euro 11.438.910 per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali dell'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo. 2. Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle modalita' operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al relativo onere, quantificato in euro 1.305.700, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19. 3. Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalita' operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

Art. 5 Sottoscrizioni delle liste dei candidati per le elezioni dei Comites per l'anno 2021 1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di semplificare gli adempimenti relativi all'espletamento delle elezioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), si applicano fino al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni: a) il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e' fissato in cinquanta per le collettivita' composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila e in cento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila; b) la firma delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, e' esente da autenticazione, se e' corredata di copia non autenticata di un valido documento di identita' o di riconoscimento o di documento equipollente ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di residenza.

Art. 6 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4, pari complessivamente a euro 12.306.716 per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 agosto 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Lamorgese, Ministro dell'interno Cartabia, Ministro della giustizia Speranza, Ministro della salute Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Cartabia

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