Coronavirus - Aggiornamenti normativi sul commercio in tempo reale

Informazioni Generali

  • valida dal 5 al 14 Marzo 2021
  • Misure urgenti in materia commerciale finalizzate al contenimento del contagio


 

In esecuzione di quanto disposto dall’ordinanza n. 714 del 04/03/2021 del Presidente della Regione Lombardia, oltre alle misure previste dall’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, del Capo IV del DPCM 2 marzo 2021), la Regione Lombardia viene collocata nella c.d. “area arancione rafforzata”.

Sono adottate le seguenti misure:

  • art. 5. non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;

  • art. 8. l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;

  • art. 9. non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate etc.) all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità;

 

 

 

LIMITAZIONI PER I GIORNI IN “ZONA ARANCIONE”

DAL 01 MARZO 2021

 

 

 

Dal 01 marzo 2021 si applicano le disposizioni valide per le “zone arancioni”.

Sono quindi vietati tutti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale, verso un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Lo spostamento verso le abitazioni private è consentito fino al 27 marzo 2021 una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione. Lo spostamento è consentito nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

 

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.

 

Il servizio con asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

 

Consentito il servizio con consegna a domicilio.

 

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.30 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

 

Consentita l’attività di mensa e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

 

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

 

Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi;

 

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

 


 

ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE DEL 27 FEBBRAIO 2021

VALIDO DAL 01 MARZO 2021


 

In esecuzione di quanto disposto dall’ordinanza del ministro della Salute, per la Regione Lombardia cessa l’applicazione delle misure di cui al Capo IV (art. 33-37) del D.P.C.M. 02 marzo 2021 e pertanto viene collocata nella c.d. “area arancione”.

 

 

 

 

 

 

D.P.C.M. DEL 2 MARZO 2021

VALIDO DAL 06 MARZO 2021 AL 06 APRILE 2021


 

Sono state apportate le seguenti restrizioni:


 

  • art. 2 “ fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”;


 

  • art. 9 comma 1 “Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”;

 

  • art. 9 comma 2 “ fino al 27 marzo 2021, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”;

 

  • art. 11 comma 2 “ È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti”;

 

  • art. 13 comma 1 “ Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza”;


 

  • art. 13 comma 2 “ Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e in assenza di pubblico”;


 

  • art. 14 comma 1 “ Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festiviA far data dal 27 marzo 2021, il sabato e i giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo”;


 

  • art. 14 comma 3 “Sono altresì aperte al pubblico le mostre alle medesime condizioni previste dal presente articolo per musei e istituti e luoghi della cultura”;


 

  • art. 15 comma 1 “ Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto. A decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi”;


 

  • art. 16 comma 1 “ Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso”;


 

  • art. 16 comma 2 “ Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose”;


 

  • art. 16 comma 3 “ Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi”;


 

  • art. 17 comma 2 “ Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali”;


 

  • art. 20 comma 1 “ Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente”;


 

  • art. 20 comma 2 “ Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento”;

 

  • art. 26 comma 1 “le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni”;

 

  • art. 26 comma 2 “nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie”;

 

  • art. 27 commi 1,2,4 “ per quanto concerne le attività dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie):

 

  • sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00;

 

  • il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;

 

  • dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;

 

  • resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;

 

  • resta sempre consentito il servizio con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto,

 

  • resta consentito fino alle ore 22,00 il servizio con asportocon divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;


 

  • per le attività che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simile senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00;


 

  • sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;

 

  • art. 27 comma 5 “ restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e e55, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”;

 

  • art. 28 “ le attività delle strutture ricettive sono consentite a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:

1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;

2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;

3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;

4) l'accesso dei fornitori esterni;

5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;

6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;

7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza;”


 

  • art. 29 comma 1 “ le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”;

 

  • art. 29 comma 2 “ restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi”;

 

  • art. 30 “In ordine alle attività professionali si raccomanda che:

 

a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

 

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

 

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;

 

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali”



 

PER COMPLETEZZA SI ALLEGANO IN FONDO A TALE PAGINA ALLEGATO 23 E 24 DEL D.P.C.M. DEL 06 MARZO 2021.

 

 

 

 

 

 

E’ FONDAMENTALE CHE OGNI COMMERCIANTE AL FINE DI ESPORRE ALL’INGRESSO DEL LOCALE UN CARTELLO CHE RIPORTI IL NUMERO MASSIMO DI PERSONE AMMESSE CONTEMPORANEAMENTE NEL LOCALE MEDESIMO PRENDA VISIONE DELL’ALLEGATO 11 DEL D.P.C.M. DEL 24 OTTOBRE 2020 CHE DISCIPLINA LE MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI OVVERO:


 


 

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;


 

2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione

dell’orario di apertura;


 

3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria;


 

4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.


 

5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.


 

6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;


 

7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:


 

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;


 

b) per locali fino a quaranta metri quadrati (40 mq2) può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;


 

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b) (40 mq2), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;


 

8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;


 


 

IN FONDO A TALE PAGINA NELLA SEZIONE “DOCUMENTI ASSOCIATI” TROVERETE NEGLI ALLEGATI I CARTELLI EDITABILI DI REGIONE LOMBARDIA CLASSIFICATI PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO COMMERCIALE.

torna all'inizio del contenuto