La Legge n.160/2019 all’art. 1 comma 738 dispone l’abolizione della IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI. Pertanto dal primo gennaio 2020 la TARI non è più ricompresa all'interno della IUC. La norma non ha modificato l'impianto della TARI, pertanto i presupposti impositivi rimangono invariati e continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, regolamenti e delibere ad essa riconducibili.
La TARI è diretta a coprire i costi del servizio rifiuti come spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto dei rifiuti, raccolta differenziata, trattamento e smaltimento dei rifiuti e costi amministrativi associati.
Come già avvenuto negli anni precedenti, gli avvisi di pagamento (modello F24) saranno inviati all’indirizzo di residenza o domicilio dei Contribuenti da parte del Comune.
Le rate sono fissate al 31 luglio 2020 e al 30 dicembre 2020; nel caso si voglia pagare in un’unica soluzione è possibile effettuare nello stesso momento il versamento di entrambi i modelli F24.
QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI
La TARI deve essere pagata da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali e delle aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Codice Civile.
La tassazione riguarda la produzione di rifiuti urbani ed assimilati. Non sono soggette a tassazione le superfici dove si formano di regola rifiuti speciali, in quanto devono essere smaltiti separatamente.
COME SI DIVIDE
Utenza domestica: abitazioni - box
La tariffa è composta da una parte fissa da moltiplicare per i mq.
La superficie soggetta a tariffa è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte (superficie calpestabile al netto di balconi).
Utenza non domestica: imprese, attività, negozi, magazzini, ecc.
La tariffa è composta da una parte fissa da moltiplicare per i mq. Le tariffe sono differenziate in 30 categorie in base all’attività svolta nei locali e aree scoperte.
COME E’ COMPOSTA
Parte fissa, diretta a coprire i costi fissi e variabili del servizio rifiuti: spazzamento e lavaggio strade, costi amministrativi, costi per la riscossione ed il contenzioso.
Addizionale provinciale: sulla TARI si applica un tributo provinciale pari al 5% dell’importo complessivo.
DICHIARAZIONI
Ai fini della dichiarazione TARI restano valide le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES.
La dichiarazione di inizio occupazione dei locali ed aree scoperte, nonché di variazione della loro superficie o del numero di occupanti o del tipo di attività, deve essere effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello che ha avuto inizio il possesso, ai sensi del Regolamento comunale.
La dichiarazione di cessazione dei locali ed aree scoperte deve avvenire nel corso dell’anno in cui è avvenuta la cessazione dell’utenza.
L'importo minimo rimborsabile è di € 12,00.
QUANDO SI PAGA
Le scadenze di pagamento sono fissate al:
31 luglio (prima rata).
30 dicembre (seconda rata).
E' possibile effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio.
Il Comune invierà a domicilio un avviso di pagamento - F24 - che dovrà essere pagato in banca, in posta o tramite home banking.
Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio Tributi come segue:
- telefonicamente: 02.92.366 - 360 - 357 - 359
- via mail: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it
- via fax: 02.92.161.258
Portale Trasparenza del Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani